Il TFR, erogato dal datore di lavoro al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, è un diritto del lavoratore disciplinato dall’art. 2120 del codice civile italiano e dalla Legge n. 297/1982. Per i lavoratori dipendenti delle aziende private, il TFR è calcolato sommando, per ciascun anno di servizio prestato dal lavoratore, una quota della retribuzione annua utile ai fini TFR, goduta dal lavoratore. Ogni quota così ottenuta, con esclusione di quella relativa alla retribuzione dell’anno di cessazione dal servizio, è rivalutata dall’anno di godimento della retribuzione al momento della cessazione dal servizio in base ad un tasso di rivalutazione stabilito dalla legge. Il d.lgs. n. 252/2005, che disciplina le forme di previdenza per l’erogazione dei trattamenti pensionistici complementari, ha introdotto la possibilità di destinare a tali forme il TFR maturando dall’1.1.2008; la Legge Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) ha anticipato all’1.1.2007 l’entrata in vigore del predetto decreto.
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